Con la separazione vengono sospesi gli effetti del vincolo matrimoniale, il cui scioglimento può avvenire solo attraverso lo strumento giuridico del divorzio, e solo dopo che siano trascorsi i termini di legge.
Abbiamo maturato un’esperienza pluriennale nella gestione dei conflitti in ambito familiare e nella tutela dei coniugi che decidono di divorziare. Favoriamo la strada della collaborazione e dell’accordo tra le parti, ricercando un possibile punto di incontro tra i coniugi, nell’ottica di limitare il contenzioso giudiziario e pervenire alla migliore soluzione nel minore tempo possibile.
APPROFONDIMENTI
Con l’introduzione della legge n. 55/2015 (Divorzio breve) e la modifica dell’art. 3 della l. n. 898/1970, i termini di legge per porre fine al matrimonio sono stati notevolmente ridotti.
In luogo dei tre anni prima previsti, in caso di separazione giudiziale è sufficiente un anno dalla comparsa dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Termine che si riduce a sei mesi nel caso di separazione consensuale, indipendentemente dalla presenza o meno di figli (cfr. nuovo testo dell’art. 3 lett. b), n. 2 della l. n. 898/1970).
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