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Disconoscimento di paternità

Nell’ambito del Diritto di famiglia, assistiamo e tuteliamo i nostri Clienti nelle pratiche di disconoscimento di paternità, un’azione mediante la quale è possibile far accertare e dichiarare dal Giudice la mancanza del rapporto biologico tra un padre e un figlio nato durante il matrimonio.

L’effetto della sentenza che accoglie la domanda di disconoscimento della paternità è quello di eliminare, con effetto retroattivo, lo stato di figlio legittimo, con conseguente esonero dei doveri di assistenza, istruzione ed educazione nei suoi confronti.

La legge definisce in modo tassativo i casi in cui è consentita tale azione:

  • mancata convivenza dei coniugi nel periodo del concepimento compreso tra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima del parto;
  • se durante tale periodo il marito era affetto da impotenza, anche solo di generare;
  • se durante tale periodo la moglie ha avuto una relazione extraconiugale e ha tenuto nascosto al marito la gravidanza e la nascita del figlio.

L’azione per il disconoscimento della paternità compete esclusivamente a:

  • marito;
  • madre;
  • figlio divenuto maggiorenne;
  • curatore nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni o, se si tratta di figlio di età inferiore, del pubblico ministero o dell’altro genitore.

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CHI SIAMO

Dal 1994 offriamo una difesa qualificata e personale per rispondere alle esigenze di ogni singolo cliente.

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